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Successione

Convivete? Se non fate questa cosa e il tuo partner muore, non avrai niente di eredità!

Il convivente non eredita nulla, per legge!

Ma come, sono stata insieme a lui per 10 anni, amato e rispettato. Muore e io non avro’ nulla?

Quante volte abbiamo sentito storie come questa e tanti casi di conviventi di persone famose (musicisti, artisti, ecc.ecc.) che dopo aver vissuto molti anni (molto spesso nell’ombra) insieme al loro partner famoso, non hanno ricevuto nulla in seguito alla morte improvvisa.

Purtroppo è cosi’ per legge: il convivente non rientra tra gli eredi legittimi del defunto (de cuius).

Pur con tutte le modifiche intercorse nel tempo, atte a modificare e cercare di tutelare quelle situazioni che non corrispondevano alla “famiglia tradizionale” unita in matrimonio, rimangono ancora dei buchi normativi che, di fatto, creano molti problemi.

Persone giovani che iniziano un rapporto di convivenza, ma anche coppie di fatto insieme da molti anni, sono oggetto di questa mancanza e rischiano di trovarsi nella brutta situazione che, oltre al dolore per la perdita della persona amata, lascia il superstite con un pugno di mosche.

Diverso il caso del partner di unioni civili che invece è equiparato a quello di una coppia sposata per quanto riguarda questo tipo di problematiche.

La legge Cirinnà

Con la Legge cd. Cirinna’, del 4 giugno 2016 è entrata in vigore la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (Legge n. 76/2016).

Sono state normate due situazioni:

L’Unione Civile tra persone dello stesso sesso

La convivenza di fatto, tra persone eterosessuali o omosessuali.

Come si diceva prima, l’eredità, nel caso di Unione Civile, è tutelata al pari del caso di Matrimonio. Mentre in caso di convivenza di fatto, anche se registrata all’Anagrafe Comunale, il partner superstite non rientra tra gli eredi legittimi del de cuius.

C’è una soluzione, anzi ce ne sono due.

Rimane quindi la domanda: Cosa posso fare per lasciare “qualcosa” al mio compagno o alla mia compagna?

La risposta piu’ semplice è quella del TESTAMENTO.

Tramite testamento, infatti, la parte che eccede la legittima che spetta ad eventuali altri parenti del defunto, il de cuius puo’ disporre di lasciarla a chi vuole nominandolo erede di parte del patrimonio o legando beni mobili ed immobili.

Chiaramente, in presenza di un figlio, l’erede legittimo è il figlio che percepirebbe la totalità dell’eredità, senza la presenza del testamento a favore del partner superstite.

Il testamento

Oggi, meno del 9% degli Italiani lascia un testamento, creando una serie di problemi da non sottovalutare, che si verificano, in casi di parentele particolari, che portano spesso alla dispersione dell’eredità e molto spesso a liti e a distruzione di valore di beni immobili che non sono oggetto di accordo sulla vendita totale o sulla cessione delle parti non interessate agli eredi interessati a mantenere la proprieta’ dell’immobile.

Sulle tipologie di testamento, esempi e altre notizie utili rimandiamo a questa risorsa e ad un prossimo articolo.

La polizza vita

L’altra soluzione, molto spesso piu’ semplice e anche piu’ riservata, è quella appunto della polizza vita.

La polizza vita è un contratto tra la persona che la stipula, il contraente, nel quale, la persona assicurata (che puo’ essere lo stesso contraente), sulla vita della quale è stipulato il contratto, paga un premio alla società di assicurazione affinchè, in caso la persona assicurata muoia, questa paghi uno o piu’ beneficiari indicati nel contratto, che riceveranno quanto stabilito nel contratto.

La polizza vita è “riservata” perché non viene inserite nella Successione e le banche non le inseriscono nelle richieste di sussistenza, documenti che attestano a quanto ammontava il patrimonio intestato al de cuius alla data del suo decesso.

Questi documenti sono richiesti dagli eredi, dopo aver attestato la loro autorità di erede tramite un apposito documento rilasciato da un notaio o dal comune.

Tale documento servirà poi per completare la pratica di successione con l’invio alla Agenzia delle Entrate, che, attestato il pagamento delle relative imposte di successione, rilascia all’erede un documento che presentato alla banca, permette il rilascio delle somme che erano del de cuius che verranno divise in base a quanto stabilito dalla successione.

Nel caso del convivente che muore, ipotizzando che avesse stipulato una polizza vita a favore del partner, questi, consegnando alcuni documenti tra i quali l’originale di polizza del contratto (o, nel caso non lo trovasse come succede nella maggior parte delle volte, la denuncia di smarrimento fatta presso i Carabinieri), verrebbe in possesso del capitale assicurato indicato nella polizza, con i relativi distinguo in caso di lesioni di quote di legittima.

La compagnia assicurativa pero’ è obbligata a pagare il totale del capitale assicurato al beneficiario che sarà poi eventualmente interessato dalle pretese lamentate dagli eredi legittimi del defunto (che se non sanno dell’esistenza della polizza, difficilmente attueranno).

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