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Investimenti

Le gestione di portafogli: cos’è la gestione patrimoniale

Nell’ambito dei servizi di investimento, andiamo oggi a conoscere il servizio di gestione di portafogli, piu’ spesso indicata come Gestione Patrimoniale, magari indicata con gli acronimi GPM o GPF che vedremo dopo.

Cos’è la gestione di portafogli

L’art. 1 del T.U.F. Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo n.58

del 24 febbraio 1998, aggiornato con la legge 231 del 2021), al comma 5-quinquies recita:

Per “gestione di portafogli” si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti”

Quindi siamo di fronte ad un servizio caratterizzato da una delega impartita dal cliente ad un gestore professionale affinche’ scelga degli strumenti finanziari e crei un portafoglio su misura.

Perché gestore professionale? Perché quel servizio non puo’ essere fatto da tutti o dal primo che pensa di essere bravo a gestire i soldi degli altri…..

Chi puo’ prestare il servizio di gestione dei portafogli?

L’art. 34 del suddetto Decreto Legislativo, recita:

La Banca d’Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonché all’esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni….

Quindi è un servizio di investimento che possono fare solamente le Società di Risparmio (SGR) autorizzate dalla Banca d’Italia (sentita la Consob).

Interessante è anche la descrizione del servizio, che viene descritto nel testo unico della finanza nella quale vengono esplicitati diritti del cliente ed obblighi del gestore nonché altre norme che descrivono il servizio.

Art. 24 Testo Unico della Finanza (La Gestione di portafogli)

Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:


a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;


b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi dell’articolo 1727 del codice civile;


c) la rappresentanza per l’esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita al prestatore del servizio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la
Consob tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei ventiquattro mesi precedenti.”.

1-bis. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.

  1. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

L’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore.

Entro detto termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all’investitore.

Ferma restando l’applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a).

La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

Cosa sono la GPM e GPF? Tipologie di Gestione Patrimoniale

Come accennato all’inizio, esistono tipicamente due tipi di Gestione Patrimoniale. La Gestione Patrimoniale Mobiliare (GMP) che puo’ utilizzare strumenti del mercato come Azioni, Obbligazioni, ETF e la GPF, ovvero la Gestione Patrimoniale in Fondi, che molto spesso utilizza Fondi Comuni e Sicav , sia della stessa casa di gestione che di altre.

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